SUIVET

Suinicoltura + Suinicultura

Dopo aver dato una “scossa” alla professione, trattando il tema: “medico veterinario = professione intellettuale?”, vi vorrei riportare coi piedi ben saldi al terreno, affrontando un aspetto, forse altrettanto sottovalutato dalla professione, che riguarda l’approccio corretto di un medico veterinario chiamato in un allevamento di suini per la prima volta per l’insorgenza di una patologia, per la cui risoluzione sono richieste le sue competenze.
Preciso che mi limiterò a trattare gli aspetti relativi alla “burocrazia”, senza entrare in alcun modo in aspetti tecnico-scientifici della professione veterinaria. Per burocrazia (dal francese bureau ("ufficio") connesso al greco krátos ("potere")) si intende l'organizzazione di persone e risorse destinate alla realizzazione di un fine collettivo secondo criteri di razionalità, imparzialità, impersonalità . So che risulta difficile pensare che può esserci una “burocrazia buona”, assolutamente da tenere distinta da quella “burocrazia cattiva”, fatta solo di pastoie inutili, se non a giustificare i burocrati stessi, che frena le attività dell’uomo. Ma il medico veterinario nell’esercizio delle sue attività libero professionali (vedi articolo: “Medico veterinario = professione intellettuale?”  rientra a pieno titolo in tale ambito, cioè nella “burocrazia buona”, basti pensare ad atti formali discendenti da norme, quali la prescrizione medico veterinaria, la tenuta dei registri dei trattamenti e/o delle scorte di medicinali veterinari, atti fondamentali per i quali la professione è responsabilizzata al fine di garantire la sicurezza alimentare, la sanità animale ed il benessere animale.

Quando si entra per la prima volta in un allevamento di suini, bisogna, innanzitutto capire a quale tipologia di allevamento ci si trova davanti, per quanto riguarda l’anagrafe suina. Infatti secondo quanto riportato nel “Decreto legislativo 26/10/2010 n. 200 - Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini”, gli allevamenti che detengono più di un suino sono registrati in Banca Dati Nazionale, mediante l’assegnazione di un codice alfanumerico, da parte dell’ASL, che identifica l’allevamento (tre cifre relative al comune, corrispondenti al numero ISTAT, seguite dalla sigla della provincia, seguite a loro volta da tre cifre assegnate dalla BDN). Quindi per tali allevamenti è necessario disporre di tale codice d’allevamento, da riportare nella eventuale “prescrizione medico veterinaria” da rilasciare. Mentre per gli allevamenti che detengono un suino, destinato al consumo personale, come recita all’art. 3 comma 5 il succitato decreto, sarà sufficiente verificare che siano registrati presso l’ASL, mediante la compilazione di apposito modulo, previsto dalle “Linee Guida Applicativa del Decreto Legislativo del 16 marzo 2006, n. 158” (circolare Ministero della Salute n°7835-P-04/05/2013).
Una volta eseguita la visita clinica in allevamento, a seguito di una diagnosi che preveda un trattamento, sarà cura del medico veterinario compilare la prescrizione medico veterinaria prevista (vedi “Tipologie di modelli di ricetta”) farsi consegnare il “Registro dei trattamenti”, per poter eseguire le annotazioni previste (vedi “Registrazioni ed annotazioni in allevamento”). E’ bene precisare che anche in caso l’allevamento sia autorizzato alla detenzione delle scorte di medicinali veterinari, con un veterinario che ne ha la “responsabilità”, possiamo essere chiamati, avendo cura, nel caso di una diagnosi che preveda un trattamento, di compilare la prescrizione medico veterinaria prevista, nonché di eseguire le medesime annotazioni sulla parte relativa ai trattamenti del “Registro unificato di scorta dei medicinali veterinari e dei trattamenti”. In tali allevamenti autorizzati alla scorta di medicinali veterinari, infatti, non essendo responsabili delle scorte, non abbiamo alcun titolo per prescrivere per il rifornimento della scorta stessa, ma possiamo solo prescrivere per il trattamento necessario a risolvere la patologia da noi riscontata all’atto della visita clinica.
Occorre precisare che anche nei cosiddetti “allevamenti per autoconsumo”, che allevano cioè un solo maiale, deve essere presente il “Registro dei trattamenti”. Unica differenza, all’atto della prescrizione medico veterinaria non ripetibile in triplice copia (RNRTC), sull’apposito modello non dovremo riportare alcun codice d’allevamento.


Nel prossimo articolo prenderò in esame una serie di casistiche “rischiose”, nelle quali può trovarsi un medico veterinario chiamato in un allevamento di suini per la prima volta.